PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A completamento dell'assetto normativo dei laboratori di analisi cliniche in corrispondenza alle esigenze tecnico-operative dei biologi operanti nel campo sanitario delle analisi chimico-cliniche-biologiche, ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche-biologiche nonché di ogni atto strumentale per la loro effettuazione.